Statuto

Associazione Sportiva Dilettantistica TERGESTE
c/o BC Servizi srl
Via Torino 34
34123 Trieste (TS)
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Partita IVA IT 01173240324 – Codice Fiscale 90124230328

STATUTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE  

SPORTIVA DILETTANTISTICA 

“TERGESTE”

DENOMINAZIONE E SEDE 

Art. 1. E’ costituita con sede legale nel comune di Trieste un’Associazione Sportiva che assume la Denominazione  Associazione Sportiva Dilettantistica “TERGESTE” la quale è retta dal seguente statuto. Eventuali variazioni di sede nell’ambito del medesimo comune possono essere approvate con deliberazione del consiglio direttivo e non comportano modifica statutaria. L’Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

COLORI SOCIALI

Art.2 I colori sociali sono quelli dello stemma civico della città di Trieste: alabarda bianca in campo rosso. La bandiera sociale è a fondo rosso con la scritta bianca.

SCOPI 

Art. 3. Associazione Sportiva Dilettantistica “TERGESTE”svolge in via stabile e principale attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, attività ricreative, senza finalità di lucro, con particolare attenzione alla promozione della pratica sportiva, alla formazione e la didattica, la preparazione e l’assistenza alla attività sportiva dilettantistica.

L’Associazione ha come finalità quella di praticare e propagandare l’attività sportiva dilettantistica e a tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati, così come indire gare e manifestazioni, istituire corsi interni di formazione e di addestramento in particolare nel settore della disciplina sportiva rotellistica realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie, e così contribuire allo formazione psicofisica, sociale e culturale.

I’ Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive. L’Associazione altresì:

  1. ha per oggetto l’esercizio e la promozione di attività sportive, l’organizzazione di manifestazioni e tornei, la formazione e la preparazione atletica;
  2. in particolare per quanto riguarda lo sport nell’organizzazione di Tornei e Manifestazioni nelle discipline sportive rotellistica: sotto ogni profilo ed in ogni sua manifestazione, diffondendone la conoscenza, la divulgazione e la pratica;
  3. promuovere le seguenti attività culturali: cinema e video per soli soci, informatica, musica e relazioni internazionali, tutte collegate e parte integrante alle attività sportive dell’Associazione;
  4. predisporre quanto necessario alla preparazione atletica, psichica e culturale di quanti siano interessati allo sport.
  5. promuovere studi, ricerche, incontri, dibattiti, manifestazioni anche attraverso pubblicazioni ed audiovisivi, inerenti le attività e le iniziative svolte;
  6. assistere i propri soci con informazioni e consigli riguardanti le attività sportive e culturali;
  7. stabilire rapporti, anche ottenendo particolari facilitazioni per i soci, con consimili Associazioni, Opere, Istituti e Agenzie;
  8. organizzazione di Mostre ed Eventi Sportivi e Culturali;
  9. organizzazione di feste riservate ai soli soci, animazione socio-culturale;
  10. turismo sociale;
  11. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
  12. attività diverse di sponsorizzazione e pubblicità, la gestione di impianti e strutture sportive, lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive “non riconosciute” e di corsi di natura diversa da quella sportiva (musica, doposcuola, centri estivi), la gestione di bar e/o ristorante, vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo, la gestione di centri wellness, la concessione di spazi o subaffitto dei locali sia per attiva sportive che per attività ricreative, tutte di carattere strumentale e secondario al fine di finanziare l’attività sportiva 

Art. 4. Sono compiti dell’Associazione:

  1. contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
  2. favorire l’estensione di attività sportive, culturali e ricreative e di forme consortili tra circoli e le altre associazioni democratiche.
  3. avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale.
  4. organizzare iniziative, eventi, servizi, attività sportive, culturali, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.
  5. gestire impianti sportivi, attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, assistenziali

L’associazione è caratterizzata dall’assenza di fine di lucro e altresì, le norme su l’ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle elettività e gratuità delle cariche sociali e dall’obbligatorietà del bilancio.

 

AFFILIAZIONE 

Art. 5. L’associazione, per realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della disciplina sportiva rotellistica, procederà alla propria affiliazione alla FISR. Con l’affiliazione accetta di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e a tutte le  disposizioni statutarie della FISR e si impegna ad accettare eventuali procedimenti disciplinari che gli organi competenti della FISR stessa dovessero prendere a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze  di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione della società affiliate.

ASSOCIATI 

Art. 6. Il numero degli associati è illimitato; all’associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.

Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.

Hanno diritto di voto tutte le categorie di associati, purché in regola con il pagamento del canone sociale per l’anno in corso ed iscritti nel libro sociale da almeno 6 (sei) mesi.

Le persone giuridiche, enti ed associazioni hanno diritto ad un voto espresso dal legale rappresentante.

Il voto è singolo e non sono ammesse deleghe.

Tutti gli associati, in regola con il pagamento del canone sociale possono essere eletti alle cariche societarie, tranne nei casi previsti nei successivi paragrafi.

Gli associati che si trovano in una delle seguenti condizioni: siano sospesi, abbiano pendenti controversie con l’Associazione, siano con quest’ultima in rapporti di dipendenza o rivestano incarichi presso altre società dilettantistiche sportive. Non possono essere eletti ad alcuna carica sociale e quindi far parte degli organi elettivi. 

Art. 7. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
  2. Dichiarare di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni degli organi sociali e ad eventuali regolamenti interni;

E’ compito del Consiglio Direttivo, valutare insindacabilmente in merito all’accettazione o meno di tale domanda.

L’accettazione, seguita dall’iscrizione nel libro sociale dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “Associato”.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 8. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo associato con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’Associazione, entro i 90 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Presidente.

Art. 9. Gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione, fatta eccezione per la sede legale e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa. 

Art. 10. Gli Associati sono tenuti a:

  1. Pagamento della quota della tessera sociale;
  2. Osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. 

Art. 11. Gli associati sono espulsi o radiati quando:

  1. Non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. Si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali; 3. In qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell’Associazione.

L’espulsione e la radiazione saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

QUOTA ASSOCIATIVA

Art.12 Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota e/o contributi associativi non sono trasmissibili.

PATRIMONIO

Art. 13. Il patrimonio dell’associazione è costituito dalla entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazione sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti. 

Art.14. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, ne sono trasmissibili per atti tra vivi.  La quota non è rivalutabile.

 RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO) 

Art.15. Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere redatto dal Tesoriere e presentato all’Assemblea entro il 30 Aprile dell’anno successivo, previa discussione in sede di Consiglio Direttivo. La redazione e la regolare tenuta delle scritture contabili e del bilancio di esercizio è obbligatoria e deve rispettare quanto indicato dall’art. 13 commi 1, 2 e 3 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare.

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato esclusivamente per la realizzazione delle finalità istituzionali.

 

L’ASSEMBLEA 

Art.16. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Indica le linee di sviluppo dell’Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate mediante posta elettronica con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo. L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.

È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali .  In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. 

Art.17. L’Assemblea ordinaria, viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo.

Essa:

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
  • approva il bilancio consuntivo e preventivo;

Art.18. L’Assemblea straordinaria viene convocata:

  • tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
  • ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili;
  • allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci;
  • per le eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione. L’Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. 

Art.19. In prima convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima.

Art.20. Per le delibere sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione del circolo, è indispensabile la convocazione dell’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Art.21. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti soci in regola con le obbligazioni sociali. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Art.22. L’assemblea ordinaria e straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa. Il presidente nomina un segretario che provvederà a redigere il verbale dell’assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art.23. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 Consiglieri eletti fra i soci e dura in carica 2 anni.

Art.24. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario, Il Tesoriere a cui spettano gli adempimenti contabili e fiscali relativi ad ogni attività posta in essere dall’associazione stessa e fissa gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’ Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente.

Il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario compongono la Presidenza. È riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all’espletamento dell’incarico. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non ricoprano la medesima o qualsiasi altra carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva e organismo di affiliazione. 

Art.25. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 90 giorni e straordinariamente ogni qualvolta ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. 

Art.26. Il Consiglio Direttivo deve: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; redigere l’ordine del giorno da sottoporre all’Assembla; curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea; approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea; deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci; favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione.   

Art.27. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. 

 

IL PRESIDENTE 

Art.28. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni dallo stesso ricoperte spettano ad un componente dell’ufficio di Presidenza. Convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell’Assemblea; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall’Associazione; soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti alla straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate, a qualsiasi consigliere previa deliberazione presa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

 

IL SEGRETARIO 

Art. 29. Il segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

Art.30. La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all’Assemblea Straordinaria di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti. 

Art.31. In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria delibera, con la maggioranza prevista dall’art. 30, sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 32. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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